1. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.
2. I consiglieri già nominati alla Corte dei conti ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cessano dalla carica con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.